FACCIAMO CHIAREZZA!
Le disposizioni per la detenzione di armi da sparo o da taglio tuttora vigenti (LEGGE 4 MAGGIO 2015), se vengono ignorate possono far nascere problemi penali gravi, e non importa se le armi sono regolarmente denunciate. Per tutti coloro che sul territorio Italiano detengono armi denunciate di qualsiasi tipo ma NON hanno la licenza di caccia o il porto d’armi ad uso sportivo in corso di validità, la sopra citata legge prevede il sequestro delle armi qualora non si presenti per tempo certificato medico di idoneità presso l’ufficio di Polizia o Carabinieri, nel quale sono state denunciate le medesime. La Questura ricorda che con l’entrata invigore del Decreto Legislativo 29.09.2013, n. 121, i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di porto d’armi in corso di validità, devono presentare certificazione medica di idoneità psicofisica per la SOLA detenzione di armi ( art.35 comma 7 del T.U.L.P.S.) inutile ricordare che la certificazione medica sarà rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia e poi dal settore medico legale dell’A.S.L. territoriale o da un medico Militare. La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero che non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze psicotrope oppure abusare di alcool.
Per ulteriori informazioni in merito si consiglia di contattare l’Ufficio Armi della Questura oppure la Stazione Carabinieri competente del territorio di residenza.
A cura di A.C.L. Staff